STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

“AVVOCATI PER I MINORENNI BARI-TRANI”

(allegato al verbale di assemblea degli associati del  14.07.2015)

 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione  Avvocati Per i Minorenni Bari – Trani”. L’Associazione ha sede presso lo studio del Presidente in carica, salvo diversa determinazione assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è indeterminata.

 

SCOPI
Art. 2

L’ Associazione Avvocati per i Minorenni  Bari-Trani è  un’associazione di Avvocati, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. Essa si propone di concorrere alla elevazione professionale, culturale, sociale, etica e deontologica dei professionisti che si occupano di diritto minorile e della famiglia, promuovendo la centralità del minore come soggetto di diritti.

Nell’ambito di tali finalità sarà cura dell’Associazione privilegiare la promozione della cultura dello scambio scientifico internazionale e della partecipazione tra professionisti anche di altre branche, puntando alla più alta qualificazione e competenza nella conoscenza degli strumenti giuridici a tutela del minore.

 

OGGETTO
Art. 3

L’associazione ha per oggetto lo studio, la ricerca , la formazione e la divulgazione dei temi afferenti il minore nell’ambito giuridico e psico-sociale interagendo con le Istituzioni, con gli Enti Pubblici e privati e con le altre professionalità che si occupano delle problematiche dell’età evolutiva, sviluppando, altresì, collaborazioni multidisciplinari che tengano conto dei mutamenti sociali avvenuti ed in corso della società civile.

 A tal fine  l’Associazione Avvocati per i Minorenni  Bari-Trani potrà promuovere:

  • l’aggiornamento e l’arricchimento professionale, culturale e tecnico dei soci, dei professionisti, dei cittadini e degli amministratori pubblici attraverso corsi di studio, convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde, attività ricreative e sportive a carattere dilettantistico, viaggi-studio, scambi con paesi dell’U.E. ed extracomunitari;
  • la predisposizione di programmi di impegno in cui ogni socio possa rispecchiarsi ed essere coinvolto;
  • la creazione di biblioteche e archivi per la documentazione;
  • la promozione di pubblicazioni anche periodiche, lo svolgimento di attività editoriale di ogni genere, la realizzazione di siti Internet;
  • la promozione di rapporti di collaborazione o partecipazione ad associazioni, fondazioni, società, istituti, enti ed altri soggetti giuridici sia pubblici che privati il cui scopo sociale sia compatibile con le finalità perseguite dall’associazione;
  • la sensibilizzazione degli Enti Locali, del governo centrale e delle istituzioni comunitarie alla tutela dei diritti e degli interessi dei minori-cittadini d’Italia e d’Europa;
  • la promozione ed attuazione di ogni altra idonea iniziativa intesa a facilitare l’attuazione dei principi compresi nel presente statuto e dei programmi dell’associazione.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 4

L’esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo su proposta del tesoriere provvede alla predisposizione del rendiconto inerente l’esercizio trascorso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ASSOCIATI
Art. 5

L’adesione all’associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’Associazione tutti gli Avvocati e praticanti Avvocati iscritti nei rispettivi albi che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 2 e collaborare per il loro conseguimento e che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento.

Gli associati si distinguono in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione della Associazione e hanno provveduto alla costituzione dell’originario fondo di dotazione.

ORDINARI: tutti coloro che accettano gli scopi sociali e le regole contenute nel presente statuto, incluso il regolare versamento della quota associativa, la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.

ONORARI: tutti coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo e si siano particolarmente distinti al servizio degli scopi dell’Associazione, anche  se appartenenti ad altre categorie professionali. I soci onorari non versano quote associative,  possono partecipare alle commissioni di studio ma sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee ed al consiglio direttivo.

 

Art. 6

Il candidato che intende associarsi all’Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un’apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all’assemblea degli associati che potrà eventualmente deliberarne l’iscrizione nel rispetto dei criteri di voto previsti per legge e da questo Statuto.

Le iscrizioni decorrono dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno in cui la domanda è accolta.

 

Art. 7

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statuarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione. Primo fra tutti il diritto di voto, ad esclusione dei soli soci ONORARI . Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall’ultimo trimestre dell’esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l’esercizio successivo.

 

Art. 9

Gli associati cessano di far parte dell’associazione per i seguenti motivi:

  • Recesso (dimissioni volontarie)

L’associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del recesso inviato al Consiglio, fatti salvi gli obblighi di versamento della quota riferita all’anno sociale in corso. La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC.

  • Esclusione

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l’esclusione dell’associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo

  • Decadenza

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.  L’associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

In nessun caso l’associato potrà richiedere i contributi versati.

La dichiarazione di decadenza viene comunicata tramite lettera raccomandata a/r ovvero  PEC.

  • Decesso

 

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10

Gli organi dell’associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidenteù;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono conferite ed accettate a titolo gratuito e volontario. Al Consiglio Direttivo è rimessa la valutazione e la determinazione del rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

Gli organi dell’associazione devono essere conferiti inderogabilmente a soggetti che rivestano la qualità di socio della stessa. La perdita di tale qualifica comporta la decadenza immediata dalle cariche sociali ricoperte.

 

Art. 11

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 10 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

 

Art. 12

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 13

L’assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.

L’assemblea è inoltre convocata qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo ovvero quando tale richiesta sia avanzata in forma scritta da almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto ovvero all’intero collegio dei revisori.

 

Art. 14

L’assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati, almeno 10 gg prima della data dell’adunanza, mediante una delle seguenti modalità:

  • Invio di lettera di convocazione diretta con allegato ordine del giorno a mezzo lettera a/a o PEC;
  • Pubblicazione sul sito internet dell’associazione, ove presente.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

E’ possibile inserire punti all’ordine del giorno solo se preventivamente sottoposti all’attenzione del Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) in data precedente alla pubblicazione della convocazione.

 

Art. 15

L’assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

  • approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;
  • approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo in merito all’esercizio sociale trascorso;
  • nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
  • approvazione di eventuali regolamenti dell’associazione;
  • conferimento di parere in merito all’attribuzione di ruoli e cariche all’interno del Consiglio Direttivo;
  • ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

 

Art. 16

L’assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

  • modifiche statutarie;
  • scioglimento dell’associazione e relative incombenze

 

Art. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario nominato dall’assemblea. Al presidente dell’assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.

 

Art. 18

L’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

 

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione.

In seconda convocazione è necessario il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti intervenuti.

 

Art. 19

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli associati e composto da 7 (sette) membri di cui almeno 5 Soci Fondatori.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio direttivo, gli altri consiglieri procedono a nominare un supplente.

Sentito il parere dell’assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere

 

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea degli Associati.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

 

Art. 21

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione.

 

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato oppure dal consigliere più anziano.

Art. 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di impedimento di quest’ultimo.

Art. 25

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell’amministrazione.

Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste da Consiglio Direttivo. E’ preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Art. 26

Potranno essere costituite delle Commissioni di Studio con specifici obiettivi di studio su argomenti coerenti con gli obiettivi di questa associazione e che possano ricevere il contributo dei soci che abbiano particolari competenze e professionalità coerentemente con l’obiettivo della singola commissione.

Il Consiglio Direttivo conferisce, su proposta del Presidente, gli incarichi per la costituzione delle commissioni.

 

FONDO DI COSTITUZIONE, PATRIMONIO SOCIALE, PROVENTI E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 27

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione. Il patrimonio sociale, destinato ai fini dell’associazione ed alle spese di organizzazione e gestione della stessa,  è costituito da:

  • Quote associative il cui ammontare è determinato annualmente dal consiglio Direttivo dell’Associazione e dai beni con essi acquistati
  • eventuali fondi o riserve costituiti con gli avanzi di gestione
  • eventuali erogazioni, donazioni, sovvenzioni e lasciti di soci o terzi, entrate derivanti da iniziative volte all’autofinanziamento delle attività sociali.

L’Associazione potrà accedere alle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi anche attraverso Enti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero.

 

SCIOGLIMENTO
Art. 28

Le cause di scioglimento possono essere:

  • raggiungimento dello scopo associativo
  • Associazione priva di associati

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e dal presente Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall’articolo 20.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutta l’eventuale cassa dovrà essere devoluta ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art. 29

L’Associazione garantisce a tutti  gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003  e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

 

REGOLAMENTI INTERNI
Art. 30

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’assemblea può approvare dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

 

NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa in materia relativa alle associazioni culturali non profit.

 

 

 

Bari, lì 14 Luglio 2015